[Processi G8] Sospensione? necessario aggiornamento
è urgente fare chiarezza sullo stato dei processi Diaz e Bolzaneto, perchè l'attuale decreto sicurezza e relativi emendamenti potrebbero creare dei gravi problemi. è necessaria l'opinione di giuristi e avvocati, visto che siamo ad un solo mese dalla sentenza per Bolzaneto, e a circa 3 mesi dalla fine del dibattimento per il processo Diaz.
1) Dall'intervista ad Alfano, su Repubblica di oggi, compare questa frase:
"Con la norma Vizzini-Berselli i processi non vengono cancellati, ma solo sospesi per un anno col relativo blocco della prescrizione, per trattare quelli più recenti e di maggiore allarme sociale".
Fonte dell'intervista:
http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/politica/giustizia-1/alfano-mil...
Si parla di blocco della prescrizione, quindi il processo Diaz potrebbe essere "salvato".
2) Per quel che invece riguarda il processo per i fatti di Bolzaneto, la situazione sembra essere diversa: l'emendamento al decreto sicurezza "riguarda processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado". Il processo Bolzaneto è apparentemente in una fase successiva alla chiusura del dibattimento, quindi resterebbe fuori dal decreto.
Il testo dell'articolo 2bis del decreto sicurezza:
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=84626&idCat=12...
Ddl Senato 692 - Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica Emendamento 2.0.800
«Art. 2-bis.
(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)
1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
3) La situazione per il processo per devastazione e saccheggio è invece differente: il processo ha avuto una sentenza di primo grado, quindi potrebbe trovarsi in eventuali ricorsi, e fuori dal decreto.
4) Fatti di strada: per esempio il processo per gli arresti a manin, che è in dibattimento, verrebbe sospeso per 1 anno.
Chi è più informato e intende precisare, correggere eccetera è pregato di commentare qui sotto.
