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Note legali su Devastazione e Saccheggio e Compartecipazione Psichica.

autore:
(((i))) Liguria

A proposito della richiesta di pena su Devastazione e Saccheggio.
Art. 419 CP: Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
Le richieste del PM partono da un minimo di sei anni (tenuto conto dei tutta una serie di attenuanti) fino ad un massimo di oltre 16 anni, (tenendo conto di tutta una serie di aggravanti).
La pena prevista dal legislatore per questo reato è altissima, e l’evoluzione “storica” di questo reato lo trasporta direttamente a “reato da stadio” o reato per scontri di piazza.
Il PM nella requisitoria sottolinea il fatto che il senso di questo “delitto” va ricercato nel significato delle parole in uso comune, e non solo nel Codice Penale.

A proposito della compartecipazione di persone nel reatoDalla requisitoria dell'Avvocatura di Stato: "Gli odierni imputati hanno sempre agito con la consapevolezza della cooperazione altrui, dividendosi il lavoro e recando ciascuno un contributo personale alla realizzazione dell'evento. Le singole azioni da essi poste in essere hanno quindi perso la loro individualita' essendo dirette verso un unico scopo e completandosi a vicenda, sono diventate parti di una unica operazione fino a comporre un solo reato. Questa è l'essenza della compartecipazione criminosa. Le varie azioni dei compartecipi, formando un blocco unitario, appartengono a tutti e a ciascuno dei partecipanti. Come comune è lo scopo, comune è l'operazione complessiva, che nell'intento di tutti è destinata ad attuarlo. E se ogni socius sceleris è autore del delitto, ognuno e' tenuto in solido con gli altri a risarcire tutti i danni derivati dalla commissione del delitto stesso.
Evidentemente non si può mettere ad esempio che un imputato accusato di parte attiva al carcere di Marassi, possa affermare che la sua responsabilità risarcitoria è limitata al vetro della finestra che lui ha rotto gettando un sasso, non estendendosi ad esempio all'incendio del portone dato che la molotov è stata lanciata da un altro manifestante. Questa "parcellizzazione" delle responsabilità e giuridicamente inammissibile nel nostro ordinamento. Ciascuno di coloro che hanno partecipato all'assalto può invece essere richiamato a
rispondere per intero del danno complessivamente subito dal carcere, perchè autore in concorso con altri del fatto che integra il reato. Se il reato è unico, ciascuno dei suoi autori è tenuto in via solidale a risarcire il danno che ne è conseguito."



Potesse essere solo fantasia…

Note legali su Devastazione e Saccheggio e Compartecipazione Psi

All'avvocatura dello stato non mancano di senso dello spirito.